Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Art. 2043, Codice Civile).
Non essendo ipotizzabili tutti gli eventi dannosi, il codice, per non escluderne alcuno, fa genericamente riferimento a qualunque fatto doloso (causato volontariamente) o colposo (per negligenza).
Notoriamente parlando di danni ci si riferisce maggiormente, perché più comuni, a quelli conseguenti ad incidenti stradali, errori medici (malasanità), infortuni per varie cause.
In realtà, le ipotesi di danno sono centinaia e sono riferibili a qualsiasi lesione che attiene alla nostra integrità psicofisica, alla nostra sfera patrimoniale, ma anche alla nostra immagine, onorabilità, professionalità e quanto altro attiene ai nostri diritti soggettivi.
I danni si distinguono in patrimoniali e non patrimoniali.
Quelli patrimoniali sono quelli di natura economica, che incidono cioè sul patrimonio di ciascuno di noi, sia come beni materiali, sia come possibilità di produrre reddito.
Ad esempio, nel caso di lesioni psicofisiche, il danno è riferibile sia alla ridotta capacità lavorativa e, quindi, di produrre reddito (invalidità permanente), sia al tempo della durata della malattia (inabilità temporanea), che ci impedisce di svolgere la nostra attività lavorativa e, quindi, produrre reddito, nonché a tutte le spese, mediche e non, per gli interventi e le cure necessarie.
Danni patrimoniali sono anche tutti quelli che attengono al danneggiamento dei nostri beni materiali; i più comuni sono gli immobili, gli automezzi, a cui vanno aggiunti tutti i beni che hanno un valore economico. Il danno, in questi casi, è riferibile ai costi per le necessarie riparazioni e/o sostituzioni, quando non sono riparabili.
I danni non patrimoniali sono tutti gli altri e, cioè quelli che non hanno una diretta incidenza sul patrimonio, ma ledono i diritti soggettivi di ognuno di noi.
Il diritto alla integrità psicofisica, alla onorabilità, all’immagine, alla riservatezza, alla professionalità, ad attendere alla normale vita di relazione, a non subire sofferenze per le attività illecite altrui (danno morale).
Appare di tutta evidenza che, escludendo i danni di scarsa rilevanza economica, come ad esempio quelli relativi al danneggiamento di veicoli a seguito di incidente stradali, per cui basta produrre la fattura delle riparazioni (non il preventivo) per ottenerne il rimborso, per tutti gli altri, specie quelli di grande rilevanza economica (incidenti/infortuni mortali o con postumi altamente invalidanti), stante la difficoltà a quantificarli, per ottenere il giusto risarcimento occorre sempre rivolgersi ad avvocati, esperti, capaci e competenti, che abbiano una rete di validi consulenti in grado di valutare e quantificare i danni.
I consulenti ai quali maggiormente ci si rivolge sono i medici legali, specializzati per qualsiasi tipo di lesione all’integrità psicofisica (ortopedico, medicina generale, chirurgo, chirurgo plastico, dentista, psichiatra, ecc.), ingegneri/architetti (valutazione danni agli immobili e per i vizi di opera), ingegneri in svariati altri campi (valutazioni danni a macchinari, attrezzature ed apparecchiature di ogni tipo), ecc.
Non va dimenticato che il diritto al risarcimento dei danni è, ovviamente, sempre subordinato all’accertamento della responsabilità in capo a colui che lo ha cagionato ed al quale compete l’obbligo al risarcimento.
Anche per questo è, quindi, necessario rivolgersi all’avvocato, che è in grado di individuare il responsabile e verificare il nesso causale tra la sua condotta ed il danno conseguente.
Avv. Michela Lo Giudice